associazione culturale Bolzano 1999
via Latemar 3
- 39100 Bolzano
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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

 Oggi, 16 maggio 1997, viene costituita - ai sensi dell'art. 336 e seguenti del C.C. - una Associazione Culturale non a scopo di lucro denominata "BZ 1999". L'Associazione ha sede legale in Bolzano, Via dei Portici n. 49, (attualmente via Latemar 3) ed ha durata fino al 2027. I soci e le socie adottano lo statuto che segue.

STATUTO

1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione Culturale non a scopo di lucro denominata "BZ 1999".

ART. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale a Bolzano, via dei Portici n. 49 (attualmente via Latemar 3). Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/-o amministrative anche altrove.

ART. 3 - Durata

L'associazione ha durata fino al 2027. L'Assemblea straordinaria dei/delle soci/e potrà prorogare, alla scadenza, il termine della durata.

2. SCOPO ED OGGETTO

 ART. 4 - Scopo

L'Associazione si propone di ideare e realizzare progetti che favoriscano la crescita di una società indivisa ed ospitale, interessata all'intrecciarsi di relazioni tra lingue, culture ed identità diverse, attraverso una ricca circolazione di informazioni e la promozione di occasioni di incontro e di scambio.

A questo scopo l'Associazione si prefigge di realizzare convenzioni e/o altre forme di collaborazione con altre associazioni - anche di volontariato - cooperative, enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

 ART. 5 - Oggetto

L'oggetto dell'attività dell'Associazione riguarda quindi:

- la produzione editoriale e la pubblicazione di periodici;

- l'effettuazione e l'elaborazione, anche per conto di terzi, di ricerche e inchieste in particolare sui temi della storia locale, delle trasformazioni del lavoro e della società, della condizione giovanile, femminile e degli anziani, dell'immigrazione e dell'identità plurilingue;

- la gestione, anche per conto di altri soggetti, di luoghi di incontro, biblioteche, centri di documentazione anche per via informatica, sull'attività di istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali;

- la realizzazione, anche per conto terzi, di convegni, dibattiti, pubblicazioni, mostre, audiovisivi, seminari, gemellaggi. presentazione di libri e autori, attività ricreative, raccolte documentarie,
- l'organizzazione di attività di formazione ed educazione rivolta in particolare al mondo giovanile.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti ali atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

3. Soci

ART. 6 - Adesioni

Possono essere soci/ie coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.
I soci e le socie possono essere persone fisiche c/o giuridiche, enti, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante.

 ART. 7 - Soci

 I soci e le socie si suddividono in tre categorie:

  1. soci/ie fondatori/trici

  2. soci/ie collaboratori/collaboratrici

  3. soci/ie ordinari/e    


  1. Sono soci/ie fondatori/trici coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e si impegnano fattivamente per lo sviluppo dell'Associazione.

  2. Sono soci/ie collaboratori/collaboratrici - oltre ai/alle fondatori/fondatrici - coloro che si impegnano nell'Associazione con apporti continuativi e che si rendono promotori di attività e di servizi di cui all’oggetto sociale. I soci/ie collaboratori/collaboratrici vengono privilegiati nella realizzazione di specifiche iniziative che richiedessero apporti anche professionali attraverso la stipula con gli stessi di contratti dì prestazioni d'opera, in quanto ai/alle medesimi/e soci/ie verrà attribuita l'autonomia e la personale responsabilità nella realizzazione dei progetti.

  3. Sono soci/ie ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

I soci e le socie sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e dei piano erogabili.

ART. 8 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci/ie è deliberata dal Consiglio con riferimento agli art. 6 e 7 dei presente statuto

ART. 9 - Cessazioni

I soci e le socie cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

 ART. 10 - Recesso

Può recedere su domanda il/la socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al proseguimento degli scopi sociali, li recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il/la socio/a ha in corso con l'Associazione.

ART. 11 - Decadenza

Può essere dichiarato decaduto il/la socio/a: 

  1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione

  2.  che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

 ART. 12 - Esclusione

Può essere escluso il/la socio/a:

  1. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

  2. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

  3. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio o alla socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

  ART. 13 - Rivendicazioni

Il socio o la socia che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/socia defunto/A, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

4. ORGANI SOCIALI

ART. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  1. l’Assernblea dei/delle soci/ie,

  2. il Consiglio Direttivo,

  3. Il/la Presidente,

  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

 ART. 15 – Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. Ogni socio/a ha un voto solo. Non è ammessa delega.

Un terzo dei soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. in questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

  1. deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;

  2. approvare il bilancio annuale consuntivo e presuntivo" 

  3. nominare i componenti del Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti dei Collegio dei Revisori dei Conti. Apposito regolamento approvato dall'assemblea potrà disciplinare i criteri di elezione dei membri del Direttivo, anche con riferimento alle diverse categorie di soci,

  4. deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio direttivo) modificare lo statuto sociale.

ART. 16 - Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente o da un/una socio/a nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori

 ART. 17 - Assemblea

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/ie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/ie e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/ie presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3) dei /delle presenti.

In ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.

 ART. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio  Direttivo è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da soci/ie fondatori/trici e/o collaboratori/trici. Le componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, purché sempre in numero dispari, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni a un/a amministratore/trice delegato/a, ad un comitato esecutivo, a un direttore o a una direttrice, purché soci.

ART.19 - Consiglio Direttivo

Sono compiti dei Consiglio Direttivo:

  1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea,

  2. progettare, assegnare e verificare lo svolgimento delle attività sociali,

  3. elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo,

  4. convocare le assemblee previste dallo statuto

  5. deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/delle socie, anche attraverso apposito regolamento deliberato dal direttivo stesso specialmente in materia di ammissione e di passaggio da una categoria ad un'altra di soci

  6. fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

  7. assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci/ie e terzi.

  8. deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;

  9. approvare regolamenti interni all’ Associazione;

ART. 20 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il/ la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri, se il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, con la maggioranza assoluta più uno, se il Consiglio è composto da più di tre membri. il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un/una tesoriere/a o un/a segretario/a verbalizzante.

ART. 21 - Presidente

Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominatola dal Consiglio Direttivo. Il/la Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del/della Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti ali ~arninmistratore1trice delegata c/o al Direttore/trice ed eventualmente ad operatori/trici dell' Associazione.

ART. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, eletti dall'Assemblea, anche tra i/le soci/ie. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile. Spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. il Collegio dei Revisori stende una relazione che presenta all'Assemblea dei Soci annuali.

5. PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

 ART. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei/delle soci/socie e con i proventi delle attività sociali. Il patrimonio destinato alle attività istituzionali e avanzi di gestione non sono mai distribuibili tra i soci.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno.

6. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24

L’ Assemblea dei/delle soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza dei 75% dei soci/ie, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei/delle soci/ie. La deliberazione è presa tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività. andranno devolute a enti e organismi che svolgono attività non a scopo dì lucro

7. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 ART. 25

I/le soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le Controversie tra soci/ie e tra Associazione e soci/ie che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio Arbitrale é composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la socio/a in caso di Controversie tra i/le soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio

 

 Con il contributo della Provincia Autonoma   e del Comune di Bolzano  
 
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